Art. 6.
(Attività formative).

      1. La formazione del personale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, sono effettuati a cura dell'Istituto superiore di polizia:

          a) il corso di accesso alla qualifica di vice questore;

          b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse dell'amministrazione che devono essere frequentati dai dirigenti almeno una volta l'anno.

      2. L'amministrazione promuove, altresì, lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.